Cannabis Light : quando la commercializzazione è reato

Questione singolare e controversa è quella concernente la commercializzazione della Cannabis Light.
Preliminarmente giova evidenziare che la cannabis Light è derivata dalle infiorescenze femminili della cannabis sativa (pianta erbacea), il cui contenuto di THC è compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%, privo di effetti droganti.
Tali sostanze impiegate nella commercializzazione in più settori vengono definite sostanze non psicotrope.
La questione, controversa, relativa alla commercializzazione è stata portata all’attenzione degli Ermellini.
I quali hanno dipanato una serie di dubbi relativi alla vendita o cessione della sostanza in questione.
La IV Sezione penale, con ordinanza n. 8654 dell’8 febbraio 2019 aveva infatti rimesso alle Sezioni unite la questione «se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, legge 2 dicembre 2016 n. 242 – e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L – rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa».
Tale commercio si annovera nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti.
In base a sopracitata legge, osserva la Cassazione, dalla coltivazione della canapa “possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana”.
I prodotti che lecitamente si possono ottenere dalla cannabis sativa L sarebbero: “alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei propri settori”, di “semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico”, di “materiale destinato alla pratica del sovescio” e di “materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia”,”materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati” e le “coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati”, o “destinate al florovivaismo”.
Il Testo unico sugli stupefacenti incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc che deve essere presente in tali prodotti.
La Cassazione nella sentenza n. 30475/2019 afferma che : «La commercializzazione di “cannabis sativa L”. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa» delle varietà per uso a fini medici, «pertanto integrano reato le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della “cannabis sativa L.”, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».
Precisando che: “l’effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L, che pure si caratterizza per il basso contenuto di Thc, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici”.
I controlli effettuati sui coltivatori sono affidati al Corpo Forestale ma se le verifiche rivelino complessivamente il livello di THC della coltivazione superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, non dovrebbe esservi alcuna responsabilità a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge, ma Se la dose è superiore a 0,6, scatta il sequestro e la distruzione della coltivazione.
Quindi, infiorescenze e resine vendute che rispettano il tetto fissato per la dose di Thc contenuta, ossia lo 0,6%, non dovrebbero essere incriminate.
Le sezioni unite spiegano che “si impone l’effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi”.
La Corte precisa che: “da tempo ha valorizzato il principio di concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti oggetto di cessione”, come ad esempio nei casi di “coltivazione domestica” di cannabis per cui è stato sancito che “è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta”.
Sulla base di quanto affermato è da ritenrsi illecita la “cessione”, la “messa in vendita”, la “commercializzazione al pubblico” a qualsiasi titolo di “foglie, infiorescenze, olio e resina” derivati dalla coltivazione della cannabis light che si annoverino nella varietà per uso a fini medici.
Ma al tempo stesso, il Giudice che si trova ad esaminare tali situazioni deve “verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione” sulla base dei parametri consentiti ex lege.